
La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale che – per le società costituite prima del 1° gennaio 2025 – dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30 giugno 2025; per le società costituite dopo tale data, l’obbligo viene assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro.
Sono tenuti a questo adempimento tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s. ecc.) che quelle di capitali (S.p.a., S.r.l.
ecc.).
L’indirizzo PEC dell’amministratore – che va comunicato alla Camera di Commercio – deve essere personale e dunque che non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore. Da un lato, dunque, ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società; dall’altro, qualora un amministratore ricopra cariche in più società, potrà utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.
Sanzioni
La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso; si applica inoltre la sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, cioè un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro; se la comunicazione avviene entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.