L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 18379 del 27 gennaio 2020, ha esteso al versamento dei tributi, interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione di atti privati, l’utilizzo del modello F24 in luogo del modello F23 attualmente in uso.
La decorrenza dell’adozione del modello F24 è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020. Fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24. A partire dal 1 settembre 2020 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con modello F24. Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli stessi.
Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme di cui trattasi, tramite modello F24, con la risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
– “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
– “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
– “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
– “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:
– “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
–“A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
–“A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 2 marzo 2020.