Formazione
Uno dei principali capitoli del PAN (Piano d’Azione Nazionale) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014, ed entrato in vigore il 13 febbraio 2014, è rappresentato dall’attività di formazione che viene individuata come uno dei presupposti necessari per una
gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione deve infatti garantire che i principali soggetti coinvolti e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l’ambiente e delle misure per ridurli.
La formazione, di base e di aggiornamento periodico, è propedeutica al rilascio ed al rinnovo delle specifiche abilitazioni per:
– l’acquisto e l’utilizzo da parte degli utilizzatori professionali: persone che utilizzano prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
– la vendita effettuata da parte del distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio;
– la consulenza da parte di un apposito consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
I certificati di abilitazione sono personali, sono validi su tutto il territorio della Repubblica italiana per cinque anni e sono rinnovabili, previa partecipazione a corsi di aggiornamento.
1 – Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo
Dal 26 novembre 2015 sono entrate pienamente in vigore le novità introdotte dal decreto legislativo 150/2012 e dal PAN:
– il certificato di abilitazione, così come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2012, è indispensabile per l’acquisto e l’utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
– chi non è in possesso del certificato di abilitazione può acquistare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale, nonché i prodotti per piante ornamentali.
Nell’ambito delle aziende agricole, il certificato è obbligatorio per l’intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; l’acquisto e successive operazioni, in alcuni casi, di seguito precisati, possono essere delegati a soggetti diversi. Per questa ragione è opportuno fornire alcune precisazioni in merito alle diverse situazioni che riguardano i soggetti che acquistano e che utilizzano i prodotti fitosanitari nell’ambito delle aziende agricole. Diversi sono infatti i soggetti da considerare negli svariati contesti che caratterizzano la gestione delle aziende agricole. Occorre infatti considerare che i prodotti fitosanitari possono essere acquistati e utilizzati dal titolare dell’azienda agricola o da altri soggetti da lui delegati come ad esempio dipendenti, familiari, contoterzisti, ecc..
Le diverse situazioni si possono ricondurre a quattro casistiche generali, di seguito riportate.
1.1 – Acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari per conto proprio
Vi rientrano le seguenti situazioni:
- a) Il titolare acquista e utilizza i prodotti: in azienda è necessaria un’abilitazione all’acquisto e utilizzo;
il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso.
- b) Il titolare acquista ed un suo dipendente/coadiuvante, o anche un famigliare che opera nell’azienda agricola, utilizza il prodotto: in azienda sono necessarie due abilitazioni (una del titolare per l’acquisto ed un’altra del dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare per l’utilizzo); il distributore fattura al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del titolare; sul registro dei trattamenti dovrà essere riportato anche il numero del patentino di chi effettua i trattamenti.
- c) Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari in seguito utilizzati dallo stesso o da altro soggetto, dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare. In questo caso è necessario nell’azienda agricola un documento di delega in tal senso (Allegato 1) datato e firmato sia dal delegante sia dal delegato al
Nell’azienda agricola possono essere presenti anche più abilitazioni (una del delegato al ritiro ed altra/e del soggetto/i che utilizzano i prodotti); il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l’azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione). La delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.
- d) Il titolare dell’azienda agricola può conferire ad un famigliare, che non opera stabilmente nell’azienda agricola, il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari; anche in questo caso è necessario che ci sia nell’azienda agricola un documento di delega, datato e firmato sia dal delegante sia dal delegato (Allegato 1). E’ il caso ad esempio del figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell’azienda agricola dei genitori, generalmente anziani e si occupa del ritiro dei prodotti fitosanitari: il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del delegato. La delega del titolare collega l’azienda agricola al delegato e quindi al n. della sua abilitazione. Anche in questo caso la delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento, rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.
L’Allegato 1 riporta le informazioni essenziali che devono essere presenti nel documento di delega precedentemente citato.
1.2 – Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari per l’impiego per conto terzi (si configura come appalto di servizi tra un’azienda agricola ed un’impresa di conto terzi).
Vi rientrano le seguenti situazioni:
- a) Il titolare dell’azienda agricola (o suo delegato: dipendente/coadiuvante/partecipe famigliare) acquista (o, nel caso di delegato, ritira) i prodotti fitosanitari e il contoterzista utilizza il prodotto: nell’azienda agricola è necessaria la presenza di un’abilitazione all’acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E); il distributore fattura i prodotti al titolare dell’azienda agricola con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso o del suo delegato (nel caso di delega vale quanto visto sopra: la delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto). La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e delle eventuali rimanenze, nonché dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.
- b) Il titolare dell’azienda agricola appalta al contoterzista un servizio che prevede l’acquisto del prodotto e l’effettuazione dei trattamenti
(Allegato 2)
Nel caso in cui questo appalto riguardi tutti i trattamenti necessari nell’azienda agricola si può configurare la seguente situazione:
– il distributore fattura il prodotto al contoterzista, il quale a sua volta fattura all’azienda agricola, in modo distinto, il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione;
– il contoterzista medesimo annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E);
– in questo caso il contoterzista deve compilare anche un registro di carico e scarico riportante il tipo e la quantità dei prodotti acquistati e distribuiti presso i diversi clienti, entro un termine massimo di una settimana dal trattamento, avvalendosi anche delle annotazioni riportate quotidianamente in un brogliaccio;
– il titolare dell’azienda agricola può non avere l’abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo, né il deposito per lo stoccaggio in azienda.
Nel caso in cui l’appalto riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi sia un soggetto con l’abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari.
Il contoterzista, al fine di adempiere a quanto previsto al punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014, dovrà provvedere a informare preventivamente il titolare dell’azienda agricola, o dell’ Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari – Allegato 3.
Anche in questo caso, come nei trattamenti effettuati per conto proprio, il titolare dell’azienda agricola o un suo delegato dovrà provvedere alla segnalazione del trattamento, (Allegato 4) nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari nei seguenti casi:
– nei casi in cui il fondo sia accessibile a persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza del punto di accesso;
– qualora il trattamento venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.);
– quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
- c) Il titolare dell’impresa agricola, non in possesso dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l’esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti.
Il distributore/rivenditore previa presa visione del contratto di appalto, fatturerà i prodotti al committente titolare dell’azienda agricola, riportando in fattura il numero dell’abilitazione del contoterzista.
I prodotti fitosanitari potranno essere immagazzinati:
– presso la sede del contoterzista (lo stoccaggio dovrà essere gestito in modo separato, azienda per azienda, rispetto all’eventuale deposito del contoterzista – Allegato 5);
– oppure, presso la sede dell’azienda agricola (lo stoccaggio sarà effettuato in apposito locale – o armadietto – da adibire a magazzino dei prodotti fitosanitari, il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori professionali – Allegato 6).
Il contoterzista, al fine di adempiere a quanto previsto al punto A.1.15 del decreto 22 gennaio 2014, dovrà provvedere a informare preventivamente il titolare dell’azienda agricola, o dell’ Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari – Allegato 3.
Il titolare dell’azienda agricola o un suo delegato dovrà provvedere alla segnalazione del trattamento, (Allegato 4) nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari nei seguenti casi:
– nei casi in cui il fondo sia accessibile a persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza del punto di accesso;
– qualora il trattamento venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.);
– quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
1.3 – Delega del socio alla Cooperativa
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Nel caso di cooperative di servizio, che hanno la possibilità di effettuare anche i trattamenti direttamente, con mezzi e personale proprio, sarà il personale della cooperativa incaricato e in possesso di patentino, a gestire i prodotti, dall’acquisto, stoccaggio, distribuzione, smaltimento delle rimanenze e dei vuoti; presso la cooperativa deve essere presente un documento di delega, datato e firmato sia dal delegante sia dal delegato (allegato 7).
Nel caso in cui la cooperativa si avvalga di contoterzisti, agli stessi verrà affidato, dalla cooperativa, il compito di effettuare il trattamento presso le aziende dei soci con prodotti forniti dalla cooperativa stessa.
In entrambi i casi, il contoterzista annota sui registri, tenuti presso la cooperativa, il/i trattamento/i eseguito/i o rilascia il modulo specifico (Scheda E). Rimangono in carico alla cooperativa, che acquista i prodotti e che deve disporre di personale abilitato, gli obblighi relativi allo stoccaggio e smaltimento delle rimanenze.
In entrambi i casi al socio verrà fatturato distintamente il costo del prodotto e della prestazione: il socio che
fa effettuare tutti i trattamenti dalla cooperativa non è tenuto ad avere il patentino né il deposito dei prodotti.
1.4 – Utilizzo di prodotti fitosanitari per altri (es. azienda confinante)
Il titolare di una azienda agricola (con abilitazione all’acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altra azienda agricola (con abilitazione all’acquisto ed utilizzo) per conto della stessa, secondo gli usi.
L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, in questa particolare fattispecie può pertanto avvenire:
- a) con attrezzature proprie dell’utilizzatore stesso. L’attività lavorativa viene regolamentata dall’art. 26 del D.Lgs 81/08;
- b) con attrezzature dell’azienda agricola in favore della quale viene effettuato lo scambio di manodopera o di servizi. In questo caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l’attività lavorativa è regolamentata sia dall’art. 26 che dall’art. 72 del D.Lgs 81/08.
La responsabilità della conservazione e smaltimento è del titolare dell’azienda agricola. Nel registro dovrà essere indicato il nominativo di chi effettua i trattamenti.