La gestione delle fatture e il ruolo e le regole di funzionamento del Sistema di interscambio impongono a tutti i contribuenti di sottoporre a periodico monitoraggio il flusso delle fatture attive e passive, attraverso la loro consultazione nel portale «Fatture e corrispettivi» del sito dell’agenzia delle Entrate.
I motivi di questo monitoraggio sono diversi, primo fra tutti quello di intercettare le fatture che il postino Sdi non è riuscito a consegnare e, quindi, ha depositato nell’area di consultazione per consentire al cliente di visualizzare e scaricare il file in modo da poter esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione.
Ma il monitoraggio ha rilievo anche con riferimento al ciclo attivo. In effetti, lo Sdi, nel suo ruolo di postino si preoccupa di tracciare le singole transazioni, di verificare alcuni elementi fondamentali della fattura (ad esempio, la correttezza della partita Iva del cedente e della partita Iva o del C.f. del cessionario) e di consegnare la fattura all’indirizzo telematico del destinatario, ma non si occupa di controllare la riconducibilità del soggetto che emette la fattura con colui che la trasmette (che, si ricorda, potrebbe essere un intermediario o un terzo a cui ci si rivolge per tale servizio). Queste caratteristiche del Sistema di interscambio, connesse con la libertà che gli operatori hanno di introdurre fatture nel sistema, possono produrre, sul lato attivo, un fenomeno pericoloso per il quale ci potremmo trovare ad aver in consultazione fatture mai emesse che risultano regolarmente transitate dallo Sdi; ovvero, sul lato passivo, potremmo ricevere fatture per forniture mai ordinate.
In tutti questi casi, ci si chiede come si deve comportare il contribuente. In caso di fatture attive regolarmente transitate da Sdi ma mai emesse, il contribuente deve provvedere a intervenire tempestivamente. In effetti, questo potrebbe essere stato causato da un errore (inserimento, da parte di un terzo, di una partita Iva errata in fase di predisposizione e invio della fattura) ovvero da una frode: in quest’ultimo caso, chi ha emesso le fatture voleva consentire a se stesso o ad un terzo di detrarre l’Iva che non gli spettava.
In effetti, in questo caso tecnicamente siamo in presenza di una fattura per operazioni oggettivamente inesistente. Il titolare della partita Iva deve, provvedere a “stornare” la fattura emessa in modo fraudolento, denunciando la situazione alla Guardia di Finanza.
Questo fenomeno ovviamente avveniva anche con le fatture analogiche, ma il vantaggio della fattura elettronica è che ogni invio è tracciato: i canali di trasmissione – portale Fatture e Corrispettivi- consentono sempre di risalire al soggetto che trasmette i file delle fatture. Quindi, rispetto al passato, l’emittente utilizzato per fare una frode è tutelato dall’immediata possibilità di riscontro, nell’area di consultazione, delle fatture emesse con la sua partita Iva nonché dalla certificazione dei canali di trasmissione dei file allo Sdi, anche se quest’ultimo non può in via preventiva controllare la corrispondenza di chi invia la fattura con chi la trasmette. Certamente, come dispone ormai da oltre cinque anni l’articolo 21 comma 3 del Dpr 633/72, l’autenticità dell’origine della fattura, l’integrità del suo contenuto e la leggibilità nel tempo sono a carico dell’emittente, dal momento dell’emissione al momento della sua conservazione.
Quindi, nel caso considerato sarebbero opportune tre misure strutturali. La prima prevede che il soggetto cedente/prestatore, soprattutto se veicola un numero rilevante di fatture, metta in piedi una procedura atta a garantire la dimostrabilità nel tempo della genuinità del documento. A questo scopo, si potrebbero emettere le fatture apponendo sempre la firma digitale. La seconda è quella di consultare periodicamente le fatture presso l’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» con controllo di tutti i file che sono transitatati sullo Sdi. Terzo: in caso di individuazione dell’anomalia, operare un immediato controllo e in caso di frode comunicare l’accaduto tempestivamente all’agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza.
Per quanto riguarda il lato passivo, il monitoraggio dal portale «Fatture e Corrispettivi», consente di verificare se tutte le fatture sono state correttamente ricevute e controllare che tutte le fatture ricevute siano di mia pertinenza.
Nel primo caso potrò recuperare le fatture non correttamente consegnate da Sdi e provvedere a detrarre l’Iva relativa. Nel secondo caso, il cessionario/committente, non potendo rifiutare la fattura tramite Sdi, dovrà provvedere a comunicare al cedente prestatore il proprio rifiuto, chiedendo immediatamente l’emissione di una nota di variazione. Ovviamente, in questo caso dovrà provvedere, quando riceverà lo storno della fattura, a collegare la prima fattura con la nota di variazione, conservandole insieme con una apposita annotazione.
Infine, si consiglia di emettere fattura elettronica senza dati di troppo (niente IBAN) per prevenire il rischio di frodi. Alcuni istituti di credito stanno ricevendo segnalazioni di frodi conseguenti al fatto che ignoti riescono ad accedere alle fatture elettroniche emesse, modificandone le coordinate bancarie e stanno consigliando ai propri clienti, prima di autorizzare operazioni di pagamento, di verificare direttamente con il beneficiario la correttezza dell’Iban.
Antonio Piserchia
Responsabile Area Fiscale