Il decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 ha previsto importanti novità in merito agli obblighi di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, senza alcuna eccezione per il settore dell’agricoltura ove, sino ad oggi, i datori di lavoro non hanno mai fatto ricorso al contratto di lavoro in forma scritta.
Ancor prima dell’istituzione del libro unico del lavoro (LUL), l’obbligo informativo di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, poteva essere assolto con la consegna del contratto di assunzione o, in alternativa, con la consegna della copia del terzo foglio del registro d’impresa (avente lo stesso valore della dichiarazione di iscrizione nel libro matricola).
Successivamente, con l’istituzione del libro unico del lavoro (LUL), l’obbligo di informazione viene assolto tramite la consegna ai lavoratori agricoli della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modulo Unificato Lav, cd. UNILAV), con riferimento sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.
A decorrere dal 13 agosto 2022, con l’entrata in vigore del Decreto Trasparenza si prevedono nuovi adempimenti a carico del datore di lavoro, il quale dovrà comunicare – per iscritto al lavoratore – le informazioni non presenti nell’UNILAV.
Per tale motivo, con una lettera indirizzata al Ministro del Lavoro e al Ministro delle Politiche Agricole, il Presidente, ha richiesto una proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in merito agli obblighi di informazione da fornire ai lavoratori agricoli all’atto di assunzione.