DECRETO MASAF copertura interessi passivi dei finanziamenti bancari ex D.Lgs. 385/1993

In allegato il Decreto MASAF ad oggetto i criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari, erogati ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 1993/385.

Della agevolazione, gestita da AGEA,  possono beneficiare le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che alla data della presentazione della domanda hanno, tra gli altri requisiti ex art. 3 del Decreto in commento:

  • sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
  • firmato un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all’art. 4 del’ anzidetto Decreto. Nello specifico, la concessione del contributo è condizionata all’ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria. Il finanziamento deve avere una durata massima di 5 anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.

 Solo a fronte della delibera di concessione del finanziamento, e del relativo contratto di finanziamento, è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento medesimo. Tale agevolazione è riconosciuta previa verifica del soggetto gestore – AGEA – della ammissibilità dei requisiti soggettivi e oggettivi del Decreto in parola.

Il contributo è erogato sul conto corrente bancario indicato dall’Impresa in fase di domanda, previa dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento.

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione dell’aiuto il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore (AGEA)  apposita domanda, firmata digitalmente, per il riconoscimento dell’aiuto, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore stesso.

L’anzidetto gestore emana le istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in parola nella Gazzetta Ufficiale, predispone l’applicativo per la gestione della misura, provvede alla definizione del modello di domanda, definisce i termini di presentazione delle domande di agevolazione (ex art. 3 del Decreto).

Confagricoltura Foggia

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