Chiarimenti dell’Agenzia sulla fattura elettronica

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle fatture elettroniche. In particolare, in relazione alle fatture differite è stato chiarito che:

– è sempre possibile emettere la fattura differita con indicazione dell’ultimo giorno del mese di riferimento (è una mera facoltà operare come indicato nella precedente CM 14/E/2019, indicando la data di emissione dell’ultimo DDT in essere riepilogato);

– in caso di prestazione di servizio non incassata, la fattura non può considerarsi differita; pertanto deve rispettare il termine di invio di 12 giorni dalla Data fattura indicata nel frontespizio del documento.

Più precisamente, in relazione al caso frequente in cui la fattura documenti più operazioni, (ma il concetto può essere esteso anche alla fattura differita che contenga riferimento ad un solo DDT/idonea documentazione),  aveva ritenuto dovesse essere riportata la data di effettuazione dell’ultima operazione (es: la data di emissione dell’ultimo DDT). L’Amministrazione finanziaria ha invece chiarito che, con riferimento all’emissione di un’unica fattura differita in relazione a tre cessioni avvenute, per esempio, il 10, 20 e 28 settembre 2019, (con emissione dei relativi DDT), il contribuente:

– può generare (ed inviare al SdI) la fattura in uno qualsiasi dei giorni tra il 1° ed il 15 ottobre 2019;

– può indicare nel campo “Data” del file, anche l’ultimo giorno del mese (30/09/2019), e non necessariamente la data dell’ultima consegna (28/09/2019).

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