Variazioni colturali

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, l’elenco dei Comuni per i quali, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale relativa alle particelle di terreno che nel 2019 hanno subito variazioni colturali.

La revisione è eseguita in base al contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati nell’anno 2019, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. In particolare, chi effettua una variazione della coltura praticata su un terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del catasto, ha l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione.

L’adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata a un organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria. Infatti, contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei contributi agricoli, sono fornite anche le informazioni censuarie necessarie per adeguare le banche dati catastali. L’aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.

Come consultare gli aggiornamenti – L’elenco delle particelle aggiornate è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Variazioni colturali.

Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni interessati.

In caso di incoerenza – I soggetti che riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione della qualità di coltura potranno presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da inoltrare all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate di competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto terreni.

Entro centoventi giorni, resta salva la possibilità di proporre ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Si invitano tutti gli associati di segnalare le situazioni di incoerenza riscontrate.

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